Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 21972/2015) sono legittime le prestazioni fornite gratuitamente dal professionista ad amici, parenti oppure soci di società che sono già suoi clienti a pagamento; posizione, questa, condivisa dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 84/2001), secondo la quale “la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici”. Peraltro, al fine di evitare possibili contestazioni, appare opportuna la predisposizione di una lettera di incarico professionale nella quale indicare i motivi per i quali a fronte di determinate prestazioni non sono previsti corrispettivi.