Mentre l’azione ex art. 2043 c.c. comporta per il danneggiato la necessità di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull’art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. (Corte di Cassazione, n. 18463/15)