La Corte di cassazione si è espressa in materia di procedimento per risarcimento danni che venga instaurato da parte della vittima nei confronti del responsabile di un sinistro stradale. Secondo gli ermellini, in tale giudizio è da ritenersi litisconsorte necessario, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 990/1969, soltanto il proprietario del veicolo che ha cagionato il danno. Non assume, pertanto, alcun rilievo, che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa sia dal conducente che dal proprietario.Corte di Cassazione, sentenza n. 25421 del 2 dicembre 2014