Il licenziamento è da ritenersi illegittimo in quanto a causa della condotta dell'azienda che ha privato il lavoratore di ogni mansione, lo stesso ha superato il comporto in virtù delle assenze determinate dal mobbing del datore di lavoro. Le assenze imputabili all'azienda non vanno calcolate ai fini del comporto. (Corte di Cassazione, sentenza n. 14643/13)