Il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione del reato di cui all’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) poggia sull’elemento ispiratore della condotta. Dunque, il comportamento consistente nel tenere il creditore all’oscuro dello stato d’insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l’obbligazione ha rilievo quando legato al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l’inadempimento non preordinato non costituisce tale delitto, ma ricade solo nell’ambito della responsabilità civile. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 6847/15; depositata il 17 febbraio)