In virtù della disposizione di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., rientra tra i poteri officiosi del giudice, al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti rilasciata appositamente per il giudizio in corso, anche quello di verificare d’ufficio se agli atti del processo risulti la sussistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, «così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata». (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 29802/19; depositata il 18 novembre