Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza, per prove nuove si intendono non solo quelle scoperte dopo la sentenza definitiva ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. (Corte di Cassazione, sentenza n. 42132/19)