La stipula o la rinnovazione tacita di un contratto di locazione può desumersi da elementi di fatto, quali la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, il pagamento dei canoni e il ritardo con cui sia stata promossa l’azione di rilascio, solo se altri elementi dimostrano la volontà in tal senso delle parti. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 29313/17; depositata il 7 dicembre)