Toni forti nei messaggi scambiati tra i componenti della chat. Per i Giudici, però, ci si trova di fronte a una nuova frontiera della corrispondenza, che è inviolabile. Viene meno così il presupposto della diffamazione, poiché il contenuto della chat era destinato a rimanere privato, e invece è stato consegnato all’azienda da una mano anonima. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21965/18; depositata il 10 settembre)