La regola per cui in caso di mancata consegna della Pec per cause imputabili al destinatario l’atto può ritenersi perfezionato mediante il deposito presso l’ufficio giudiziario, vale solo per comunicazioni e notifiche della cancelleria. L’avvocato, quindi, deve provvedere a rinnovare la notifica secondo gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. SEGUE
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La regola per cui in caso di mancata consegna della Pec per cause imputabili al destinatario l’atto può ritenersi perfezionato mediante il deposito presso l’ufficio giudiziario, vale solo per comunicazioni e notifiche della cancelleria. L’avvocato, quindi, deve provvedere a rinnovare la notifica secondo gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Lo afferma l’ordinanza n. 19397 del 20 luglio 2018 della Corte di cassazione, sezione tributaria.Nei fatti, il ricorso verso una parte della controversia veniva notificato via Pec da parte del legale ma la notifica aveva dato esito negativo per causa da imputarsi al destinatario, in quanto non era possibile ricevere messaggi nella sua casella di posta elettronica.Il legale deve rinnovare la notifica tramite ufficiale giudiziario. In tali casi, dispone l’ordinanza n. 19397/2018, la notifica telematica ai sensi della legge 53/1994 si perfeziona solamente con la ricevuta di avvenuta consegna.