La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente da un’azienda di trasporto urbano, a seguito di contestazione disciplinare, con cui si addebitava al dipendente medesimo (autista di pullman) di aver ripetutamente svolto - durante la sua assenza dal servizio per malattia - attività lavorativa presso la cartoleria-tabaccheria della moglie. Condotta che, a parere dell’azienda datrice, configurava inadempienza ai doveri generali di correttezza e buona fede e che faceva presumere l’inesistenza della malattia attestata, con compimento di artifici per procurarsi indebiti vantaggi (così integrando l’illecito di cui all’art. 45 R.d. n. 148/1931).