La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sull’individuazione della parte processuale a cui spetti l'onere di attivare la procedura mediativa nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo la Suprema Corte spetta all’opponente avviare la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda e, quindi, quale presupposto per evitare la conferma del decreto ingiuntivo. Segue
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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sull’individuazione della parte processuale a cui spetti l'onere di attivare la procedura mediativa nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo la Suprema Corte spetta all’opponente avviare la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda e, quindi, quale presupposto per evitare la conferma del decreto ingiuntivo. La Cassazione rammenta la funzione deflattiva che il legislatore ha assegnato alla mediazione per cui spetta alla parte che introduce il giudizio (sebbene nella forma di attore solo formale, ma convenuto sostanziale) rispettare le finalità perseguite dal legislatore. Nell'ottica della Suprema Corte, la mediazione costituisce uno strumento da anteporre e privilegiare nella risoluzione delle controversie rispetto al quale il processo resta solo l’extrema ratio. Ciò sicuramente vale nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010, ma vale, altresì, nelle altre controversie che la legge non ricomprende nelle ipotesi di mediazione obbligatoria. Da ciò discende la possibilità che i giudici possano disporre comunque la mediazione, ove ritenuta utile e opportuna, introducendo una condizione di procedibilità conforme alle esigenze deflattive perseguite dal legislatore. (Corte di Cassazione, 3.12.2015, n.24629)