Il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice di merito nel disporre l’affidamento dei figli minori in caso di separazione dei coniugi è quello dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. A tal fine, il giudice deve formare un giudizio prognostico sulla capacità del genitore, privilegiando quello che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 28244/19; depositata il 4 novembre)