E' nullo il licenziamento del dipendente pubblico che timbra il cartellino in maniera irregolare (orario della timbratura e orario di ingresso palesemente difformi e contrastanti) se la misura sanzionatoria risulta sproporzionata agli addebiti, se non risulta espressamente prevista nel CCNL e, comunque, risultano conseguiti gli obiettivi assegnati al lavoratore. Condannato, pertanto, il Comune alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo non lavorato nonchè al versamento dei contributi previdenziali. SEGUE
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E' nullo il licenziamento del dipendente pubblico che timbra il cartellino in maniera irregolare (orario della timbratura e orario di ingresso palesemente difformi e contrastanti) se la misura sanzionatoria risulta sproporzionata agli addebiti, se non risulta espressamente prevista nel CCNL e, comunque, risultano conseguiti gli obiettivi assegnati al lavoratore. Condannato, pertanto, il Comune alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo non lavorato nonchè al versamento dei contributi previdenziali. Nel caso di specie, il lavoratore, che vantava mansioni di carattere organizzativo, aveva ottenuto valutazioni positive in ordine al conseguimento dei risultati prefissati ed era frequentemente in ufficio in orari diversi e ulteriori rispetto all’orario di servizio. Inoltre, secondo la Corte, non si può neppure prescindere dalle previsioni contenute nel CCN in ordine alla tipizzazione degli illeciti disciplinari meritevoli di essere sanzionati con il licenziamento (Corte di cassazione, sentenza n. 11630 del 7 giugno 2016).