A causa del malfunzionamento della caldaia, alcuni dipendenti di un’azienda si astengono dal lavoro imputando l'astensione al freddo esistente nell'ambiente di lavoro. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la trattenuta stipendiale in quanto sul datore di lavoro incombe l’obbligo, ex art. 2087 c.c., di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro. In caso contrario, questi sono legittimati a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento datoriale, mantenendo altresì il diritto alla retribuzione (Cassazione: sentenza n. 6631 dell’1 aprile 2015; ex multis: Corte di Cassazione, sent. n. 10553/13, n. 14375/2012, n. 11664/2006 e n. 9576/2005).