L’abuso palese del benefit dell’autovettura, utilizzata in modo abnorme e per lunghe percorrenze durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, rendendo impossibili i controlli che il datore di lavoro avrebbe potuto chiedere, è configurabile come inadempimento degli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza, integrando giustificato motivo soggettivo di licenziamento. (Corte Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 344/15; depositata il 13 gennaio). Fonte, Giuffrè