Gli Ermellini precisano che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. come risultante dalle modifiche recate dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite, oltre che «nel caso della soccombenza reciproca», può essere disposta solo in altre specifiche ipotesi, tra cui quelle «di assoluta novità della questione trattata». (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 4696/19; depositata il 18 febbraio)