La Commissione tributaria regionale aveva respinto le ragioni di un padre che chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento deducendo che, in forza del provvedimento di separazione, era tenuto a corrispondere in via esclusiva l'assegno per il mantenimento dei figli: conseguentemente, il diritto alla detrazione gli sarebbe spettato per intero. Segue
La Commissione tributaria regionale aveva respinto le ragioni di un padre che chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento deducendo che, in forza del provvedimento di separazione, era tenuto a corrispondere in via esclusiva l'assegno per il mantenimento dei figli: conseguentemente, il diritto alla detrazione gli sarebbe spettato per intero. Di contro, secondo l'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale prescindeva dall'ammontare della contribuzione; inoltre, poiché il provvedimento del Tribunale poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento dei figli, anche la moglie aveva chiesto di beneficiare della detrazione. Poichè la Commissione tributaria centrale aveva basato la sua decisione esclusivamente sull'intesa contenuta nel verbale di separazione consensuale, la Suprema Corte ha ravvisato un vizio di motivazione ritenendola inadeguata e insufficiente. In entrambi i gradi del giudizio, la moglie non aveva provato di aver contribuito al mantenimento economico dei figli che gravava in via esclusiva o in misura preponderante sul padre (Cassazione, sentenza n. 18392 del 12 luglio 2018)