Un operaio intrattiene rapporti sessuali nell'auto posteggiata nelle vicinanze dell'azienda con una donna affetta da gravi problemi psichici. Per gli ermellini non sussiste la giusta causa di licenziamento dato che la natura di operaio generico impedisce di ravvisare nella sua condotta la violazione dei doveri di dilegenza e di fedeltà. Le mansioni meramente esecutive del lavoratore esonerano il medesimo dall'obbligo di informazione nei confronti del datore di lavoro. Cassazione, 1978/2016, depositata il 2.2.2016.