La sottrazione di cose sequestrate o pignorate rientra nelle ipotesi di reato ex art. 388 c.p.p. e, secondo la Suprema Corte, sussiste ogni volta si ponga in essere un’azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto dell’imposizione del vincolo stesso, è rivolta (Corte di Cassazione, sentenza n. 32704 del 23 luglio 2014). SEGUE
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La sottrazione di cose sequestrate o pignorate rientra nelle ipotesi di reato ex art. 388 c.p.p. e, secondo la Suprema Corte, sussiste ogni volta si ponga in essere un’azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto dell’imposizione del vincolo stesso, è rivolta (Corte di Cassazione, sentenza n. 32704 del 23 luglio 2014). Per la Cassazione, l’atto dispositivo del bene pignorato, compiuto da chi è a conoscenza degli obblighi derivanti dal vincolo giudiziario gravante sul bene, integra il reato in esame poiché rende comunque difficoltosa l’efficace attuazione del diritto vantato dal creditore pignorante.