Spetta al giudice di merito valutare la sussistenza della pericolosità sociale del reo. Ai fini della misura di sicurezza da adottare, occorre una valutazione che tenga conto dei principi previsti dall’art. 133 c.p. e del bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo a non essere perseguitato all’estero o a compromettere il rispetto alla vita familiare. (Corte di Cassazione, sentenza n. 30493/15)