L’istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi altra conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza per correzione di errore materiale n. 14098/20; depositata il 7 luglio)