In virtù del prioritario diritto del minore al sano sviluppo psico-fisico e ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine, il giudizio e l’eventuale istruttoria del giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea ex art. 333 c.c. deve essere accuratamente svolto, valorizzando le figure vicarianti inter-familiari. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 28257/19; depositata il 4 novembre)