Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, l'agevolazione è subordinata alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare. Non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente, o il concreto utilizzo del bene, anche a studio professionale, assumendo invece rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8429/18; depositata il 5 aprile)