La Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che la professione di commercialista non è compatibile con altre attività commerciali, così come previsto dall'art. 3 del dpr n. 1067 del 1953. Il commercialista è un lavoratore autonomo per cui anche l'attività di promotore finanziario implica la possibilità che la Cassa annulli d'ufficio la posizione contributiva del commercilista che la svolge. (Cass. sentenza n. 5865, 8 marzo 2017).