L'opposizione all'atto di precetto nela quale viene contestata la mancata indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo nonchè dell'apposizione della formula esecutiva, è da ritenersi come "opposizione agli atti esecutivi", e non già come opposizione all’esecuzione (ex art. 654, comma 2 c.p.c.). Corte di Cassazione, sentenza n. 20052/13).