L’amministratore risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per la commissione dell’evento distrattivo di cui venne a conoscenza senza tentare di ostacolarne il compimento. Ciò ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. L’art. 2392 c.c. sancisce, infatti, la responsabilità degli amministratori che «essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli» non si siano attivati per impedire il compimento dell’evento pregiudizievole, senza precisare il modo in cui venne a conoscenza del fatto illecito. (Corte di Cassazione, sentenza n. 7331/15)