Secondo la Cassazione, “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del Fondo di garanzia per ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto gravante sull'eredità giacente, presupposto per l'obbligo di intervento del Fondo sono. Segue
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Nel caso di specie, alcuni lavoratori avevano chiesto la condanna del Fondo di garanzia INPS al pagamento di TFR e stipendi a causa del decesso del socio accoandatario che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro con la s.a.s.
Secondo la Cassazione, “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del Fondo di garanzia per ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto gravante sull'eredità giacente, presupposto per l'obbligo di intervento del Fondo sono:
-l’esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire;
-l’insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo”. Cassazione, sentenza n. 8072 del 21 aprile 2016.