Ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, il valore della lite si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all’oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 32474/18; depositata il 14 dicembre)