La preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende al volontario interveniente che può proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Per chi interviene si configura esclusivamente l’obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. (Corte di Cassazione, sentenza n. 3116/15)