La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha affermato che in caso di condanna per il reato ex art. 187 comma 8 c.d.s. la sospensione della patente di guida deve essere raddoppiata stante l’impossibilità di disporre la confisca dei veicolo, pilotato da un soggetto diverso dal proprietario che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari ex art. 187 commi 2, 2bis, 3 e 4.