In relazione all’assolvimento dell’obbligo di repechage, il datore di lavoro ha l’onere di fornire la prova di fatti e circostanze che possano dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l’impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore licenziato all’interno contesto aziendale. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4672/19; depositata il 18 febbraio)