Secondo la Suprema Corte, l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, a cui spesso si ricorre come mezzo di garanzia, è contrario alle norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto n. 1736/1933. Ne discende che non vi è alcuna violazione dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) da parte del giudice che dichiari nullo il patto di garanzia fondato su un assegno postdatato. Detti assunti sono stati ribaditi dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016 che ha statuito la revoca dell’ingiunzione di pagamento sull’assunto che l’emissione di un assegno postdatato sarebbe contraria alle norme imperative, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato dalle parti.