Con sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, la Cassazione ritiene assolto l'obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento avvenuto tramite e.mail. Mediante comunicazione via mail la società aveva trasmesso in allegato l'atto di licenziamento che era stato ricevuta dal lavoratore, come si evince dal tenore delle successive e-mail dallo stesso inviate ai suoi colleghi di lavoro.