Per abitazione, nell’ambito degli arresti domiciliari, deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata. Sono escluse le altre appartenenze, quali aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non ne costituiscano parte integrante. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 15496/17; depositata il 28 marzo)