L’assenza di un piano formativo e la provata mancata formazione inducono a ritenere simulato un contratto di apprendistato. Il nomen iuris non esclude che il rapporto di lavoro sia qualificato come ordinario, a tempo indeterminato. Corte di cassazione, ordinanza n. 9286 del 20 maggio 2020. Segue
L’assenza di un piano formativo e la provata mancata formazione inducono a ritenere simulato un contratto di apprendistato. Il nomen iuris non esclude che il rapporto di lavoro sia qualificato come ordinario, a tempo indeterminato. Secondo gli ermellini, l'elemento costitutivo del contratto di apprendistato è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. In detta tipologia contrattuale – ha continuato la Suprema corte – il ruolo preminente assunto dalla formazione rispetto all’attività lavorativa, esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica. Corte di cassazione, ordinanza n. 9286 del 20 maggio 2020.