Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze. Cassazione, 19 settembre 2014, n. 19743