Nel caso in cui ci sia una clausola del regolamento condominiale, di natura convenzionale, che imponga il consenso preventivo dell’assemblea condominiale per opere compiute dai singoli condomini che possano modificare le parti comuni dell’edificio, pur dovendo riconoscere alla stessa assemblea la facoltà di ratificare o convalidare ex post le attività compiute da uno dei partecipanti in difetto della necessaria e preventiva autorizzazione assembleare, resta comunque l’interesse di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare l’uso fatto della cosa comune e il potere dell’assemblea di consentirlo, qualora risulti lesivo del decoro architettonico dell’immobile condominiale. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 29924/19; depositata il 18 novembre)