Al fine della concessione della misura dell’affidamento in prova terapeutico, il giudice deve condurre una valutazione sul probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, prendendo in esame non solo l’astratta attitudine del trattamento a realizzare il reinserimento del condannato ma anche la concreta possibilità che egli riesca a contenere e a controbilanciare la sua pericolosità sociale. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 20104/20; depositata il 7 luglio)