Inizia il calciomercato e l’interesse dei direttori sportivi delle società dilettantische non si limita soltanto alla costruzione della rosa della prima squadra. Altrettanta attenzione comporta la campagna acquisti delle squadre juniores stante l’annosa questione relativa al Premio Preparazione. L’art. 96 del N.O.I.F. dovrebbe essere la bibbia per ogni addetto ai lavori ma, purtroppo non sempre è così. SEGUE
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Inizia il calciomercato e l’interesse dei direttori sportivi delle società dilettantische non si limita soltanto alla costruzione della rosa della prima squadra. Altrettanta attenzione comporta la campagna acquisti delle squadre juniores stante l’annosa questione relativa al Premio Preparazione. L’art. 96 del N.O.I.F. dovrebbe essere la bibbia per ogni addetto ai lavori ma, purtroppo non sempre è così. La norma prevede l’obbligo a carico delle società che tesserano un giocatore con il vincolo pluriennale (nel compimento del 17esimo anno di età) di corrispondere alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni un importo (stabilito da apposita tabella federale). Esempio: Caio gioca nella stagione 2013/14 società X, 2014/15 Società Y, stagione 2015/16 Società Z; avranno diritto al premio preparazione la società Y (40%) e società Z (60%). Nel corso degli anni capitava sovente che, in caso di mancato accordo sull’importo del premio, qualche direttore sportivo organizzava una triangolazione facendo tesserare il giovane presso una società amica, militante in una categoria inferiore, per poi prendere in prestito lo stesso giocatore nella medesima sessione di mercato. L’obiettivo era fin troppo evidente: corrispondere un premio di preparazione minore rispetto a quello dovuto. Al fine di porre un freno a tale situazione, con il C.U. 118/A del 25.05.2010 la F.I.G.C. modificava il 3° comma dell’art. 96 prevedendo: “qualora il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società”. Ciò nonostante, sono numerose le pronunce emesse ogni anno dal Tribunale Federale che sanzionano siffatti comportamenti, contrari ai doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva. Segno evidente della poca preparazione degli addetti ai lavori in ordine alle normative che regolano il calcio. Contributo di Francesco Natale