Nel caso di smarrimento o ritardo nella consegna del bagaglio per colpa del vettore, la Convenzione di Montreal (del 1999) prevede un risarcimento massimo di mille euro che copre sia il danno patrimoniale che il danno morale. Se l'utente non si ritiene soddisfatto, è tenuto ad agire in giudizio nel proprio paese. In Italia, per valutare la sussistenza del danno morale occorre fare riferimento all'art. 2059 c.c. SEGUE
Nel caso di smarrimento o ritardo nella consegna del bagaglio per colpa del vettore, la Convenzione di Montreal (del 1999) prevede un risarcimento massimo di mille euro che copre sia il danno patrimoniale che il danno morale. Se l'utente non si ritiene soddisfatto, è tenuto ad agire in giudizio nel proprio paese. In Italia, per valutare la sussistenza del danno morale occorre fare riferimento all'art. 2059 c.c. per cui la domanda risarcitoria sarà accolta solo se il fatto illecito è previsto dalla legge come reato oppure c'è stata una lesione di diritti inviolabili della persona. Risulta interessante, in proposito, la recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza 14667), la quale ha respinto il ricorso di una donna che invocava, come lesione di un diritto fondamentale, lo stress subito a causa del ritardo, di due settimane, nella consegna della valigia mentre si trovava in viaggio di nozze in Venezuela. Secondo la donna, il disagio le aveva cagionato l'impossibilità di partecipare a feste o cene di gala «per carenza di idoneo abbigliamento». Secondo la Cassazione, sarebbe incongruo, per ipotesi di questa entità, parlare di lesione di diritti costituzionalmente protetti per cui la richiesta di risarcimento del danno morale è stata rigettata.
p.s. non si trascuri la circostanza che, nel caso di specie, si controverta della resposnabilità di un vettore non comunitario per il quale si applica la Convenzione di Montreal. Altrimenti vale il Regolamento Ce n. 2027/97. In sostanza, tuttavia, cambia poco visto che il giudice interno dovrà, comunque, valutare il danno morale alla stregua del nostro codice civile.