L'art. 12 del d.l. 132/2014, convertito in l.162/2014, ha introdotto la possibilità di separarsi o divorziare davanti al Sindaco del Comune di residenza di una delle parti o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria. L'accordo non deve contenere "patti di trasferimento patrimoniale". Tale procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
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L'art. 12 del d.l. 132/2014, convertito in l.162/2014, ha introdotto la possibilità di separarsi o divorziare davanti al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di una delle parti o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria.
La legge prevede che l'accordo intercorso tra i coniugi non possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale". Secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2014 si intende "qualsiasi valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile" precisando che "In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti".
Il divorzio davanti al Sindaco non è inoltre possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Pertanto, non risulta possibile separarsi o divorzare davanti al Sindaco in due casi: a) in presenza di figli; b) quando l’accordo prevede il trasferimento di diritti patrimoniali.
Il procedimento: una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, l'Ufficiale dello stato civile chiede loro di comparire dinanzi a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo. In caso contrario, nel caso di mancata Ne consegue che la mancata comparizione vale come mancata conferma dell’accordo.
Costo del procedimento: il Comune non può esigere oltre la misura dell’imposta fissa di bollo pari ad Eu 16.