La pronuncia di “addebito” della separazione, che per sua natura esclude l'ipotesi del ricorso congiunto, può avvenire solo se a) è stata constatata l'esistenza della violazione dei doveri coniugali e b) se viene dimostrato in giudizio che la crisi coniugale sia stata determinata da tale violazione (ad esempio, nel caso di tradimento, occorre provare che la crisi sia stata innescata dall'infedeltà). Quali sono le conseguenze della pronuncia di addebito? SEGUE
Con l'entrata in vigore della seconda parte della Riforma Cartabia da luglio 2023 è aumentato il novero delle materie per cui il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda (c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall’art. 7 D.Lgs 149/2022). Oggi, pertanto, le materie soggette a mediazione obbligatoria risultano le seguenti.
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (Comunione legale), da intendersi come comunione degli acquisti effettuati dopo il matrimonio. Tuttavia, sia al momento della richiesta delle pubblicazioni che dopo la celebrazione del matrimonio. i coniugi possono optare per il regime della separazione dei beni. -segue-
Malgrado la locazione sia annoverata tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, per l’introduzione del procedimento di sfratto per morosità non risulta necessario promuoverla preventivamente. Infatti, l’art. 5 co.4 bis statuisce che l'obbligo della mediazione non sussiste, tra le altre ipotesi, "nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile". Disposto il mutamento del rito, incombe sul locatore l'obbligo di dare impulso alla mediazione. -segue-
I presupposti del danno iatrogeno consistono in una sequenza che si fonda sulle seguenti fasi: a) una patologia del paziente già acclarata, b) un intervento del medico (chirurgico o solo terapeutico), c) un errore imputabile al medico; d) un aggravamento del paziente o la sua mancata guarigione. Sul piano ontologico il danno iatrogeno postula l'esistenza di una patologia pregressa il cui aggravamento è causalmente riconducibile alla condotta colpevole del medico o dell'operatore sanitario. -segue-
La Corte d'Appello di Milano ha statuito che il coniuge comproprietario e non assegnatario della casa, non ha diritto a invocare alcuna indennità di occupazione né all’ex coniuge né al compagno convivente posto che la convivenza non ha determinato alcun pregiudizio economico: “la privazione del godimento dell’immobile in comproprietà trova la sua causa giustificative del diritto di utilizzo esclusivo a favore del coniuge collocatario dei minori” (Corte D’Appello Milano, sentenza 6 aprile 2022).
Secondo l’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori è consentito al datore di lavoro effettuare il controllo della e.mail aziendale destinata esclusivamente a fini lavorativi visionando anche il testo delle singole mail inviate dal dipendente. Pertanto, il dipendente non può usare l’account di posta elettronica aziendale per fini personali di natura extralavorativa. Occorre, altresì, precisare che l’indirizzo di posta elettronica aziendale del dipendente può essere visionato da soggetti diversi, sempre appartenenti alla medesima azienda. SEGUE
Sul piano normativo per “pericolosità sociale” di un soggetto si intende la sussistenza di alcuni indici soggettivi da cui è possibile arguire l'esistenza di condanne di particolare rilievo, una condotta penalmente rilevante abituale o professionale, un'acclarata propensione a delinquere. Un giudizio prognostico di pericolosità sociale si fonda su un'attenta valutazione della condotta antisociale del soggetto che non deve essere inficiata da un approccio astrattamente ideologico ma deve, di contro, fondarsi su elementi fattuali incontrovertibili quali, ad esempio, la condotta successiva al reato e le condizioni di vita sociali e familiari. (Segue)
L’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (come statuisce l’art. 648 c.p.c.) non è impugnabile e, come da ampia e costante giurisprudenza, neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione. SEGUE