Il nostro ordinamento giuridico non prevede alcuna tutela nei confronti dei coniugi conviventi. La convivenza "more uxorio" riesce, talora, a fare breccia nella giurisprudenza ma, a parte la piena equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, siamo ancora lontani da una vera tutela giuridica della famiglia di fatto. Ecco, in sintesi, la differenza tra coniugi e conviventi.
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Salute. A differenza del coniuge, il convivente non ha diritto di accesso alla cartella clinica del partner, non ha diritto a permessi nel caso quest’ultimo di ammali e non può autorizzare interventi medici urgenti e rischiosi per il proprio compagno.
Successione. Al coniuge spetta di diritto una quota del patrimonio del consorte defunto. Allo stesso modo la pensione di reversibilità e il trattamento di fine rapporto. In caso di morte del convivente, il superstite non rientra tra gli eredi legittimi, ma potrà essere nominato erede solo in presenza di un testamento in suo favore e solo per la quota disponibile, fatti salvi i diritti degli eventuali legittimari. Il superstite non ha, inoltre, diritto a percepire il Tfr e la pensione di reversibilità del convivente.
Abitazione. Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano. Di contro, il convivente non vanta alcun diritto sulla casa adibita a residenza comune se questa è di proprietà del partner o da questi detenuta con contratto di locazione.
Figli. Per quanto concerne i figli, non sussiste alcuna differenza tra i figli nati nella convivenza e quelli nati in costanza di matrimonio. In entrambi i casi l’affidamento dei figli è stabilito in base al criterio dell’interesse del minore ed è possibile rivolgersi al Tribunale ordinario. Se ci fosse disaccordo interviene il Tribunale per i minorenni. Dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l’obbligo di mantenere il figlio che convive con il genitore affidatario.