L'usucapione, detta anche "prescrizione acquisitiva", è una delle ipotesi di acquisto della proprietà a titolo originario che postula due requisiti: il possesso e il decorso del tempo. Al contrario di quanto si possa credere, per interrompere validamente la prescrizione non risulta sufficiente inviare al possessore una semplice diffida o una comunicazione di messa in mora. Occorre necessariamente un atto di citazione (atto di rivendica) con cui il proprietario richiede espressamente la consegna del bene, oppure, in alternativa, il riconoscimento espresso operato dal possessore del diritto del proprietario. Segue
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L'usucapione, detta anche "prescrizione acquisitiva", è una delle ipotesi di acquisto della proprietà a titolo originario che postula due requisiti: il possesso e il decorso del tempo. Al contrario di quanto si possa credere, per interrompere validamente la prescrizione non risulta sufficiente inviare al possessore una semplice diffida o una comunicazione di messa in mora. Occorre necessariamente un atto di citazione (atto di rivendica) con cui il proprietario richiede espressamente la consegna del bene, oppure, in alternativa, il riconoscimento espresso operato dal possessore del diritto del proprietario. La Suprema Corte ha confermato questa tesi statuendo che "gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale, conformemente alle pronunce di questa Corte menzionate nella stessa sentenza impugnata, nel solco di un orientamento consolidato, ribadito anche più recentemente" (Cassazione civile, sez. II, 06/05/2014, n. 9682).