L'articolo 19-quaterdecies del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, ha rafforzato la tutela degli avvocati e dei professionisti nel loro rapporto con banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e grandi imprese. L’emendamento elenca una serie di clausole da considerarsi vessatorie che devono essere considerate nulle pur in presenza di un accordo tra le parti: per il principio di conservazione dei contratti, è da ritenersi valida la restante parte del contratto. SEGUE
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L'articolo 19-quaterdecies del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, ha rafforzato la tutela degli avvocati e dei professionisti nel loro rapporto con banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e grandi imprese. L’emendamento elenca una serie di clausole da considerarsi vessatorie che devono essere considerate nulle pur in presenza di un accordo tra le parti: per il principio di conservazione dei contratti, è da ritenersi valida la restante parte del contratto. La norma prevede che, al momento della stipulazione del contratto, deve essere obbligatoriamente stabilito un compenso per i professionisti che tenga conto della quantità e della qualità della prestazione svolta, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione, tenuto conto dei parametri fissati dal Ministero della Giustizia. Le clausole da considerarsi vessatorie, quindi nulle, sono le seguenti:
a) anticipazione delle spese delle controversie o la rinuncia al relativo rimborso;
b) termini di pagamento superiori a 60 giorni;
c) possibilità per il cliente di richiedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
d) modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Spetta al giudice accertare l'iniquità del compenso o la vessatorietà delle clausole, nonché determinare la misura del compenso in conformità dei parametri del Ministero della Giustizia.
Il riconoscimento di un equo compenso rappresenta il riconoscimento della funzione pubblica svolta dai professionisti malgrado i limiti della normativa che esclude l'operatività della norma sia per i singoli incarichi che nel rapporto con le piccole e medie imprese.