Il c.d. fondo patrimoniale ha lo scopo di essere destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Può essere costituito da ciascun coniuge, da entrambi i coniugi oppure da un terzo. I beni facenti parte sono impignorabili a patto che la costituzione del fondo sia anteriore al sorgere del debito. Segue
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Il c.d. fondo patrimoniale ha lo scopo di essere destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Può essere costituito da ciascun coniuge, da entrambi i coniugi oppure da un terzo. La costituzione può avvenire per atto pubblico o per testamento nel caso di costituzione ad opera di un terzo. Nel fondo patrimoniale possono essere ricompresi beni immobili, beni mobili registrati (autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni) o titoli di credito. I frutti di tale fondo possono essere utilizzati solo per le esigenze della famiglia. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, nel caso vi siano minori, previa autorizzazione del giudice tutelare. L'aspetto più interessante di tale istituto consiste nel fatto che la legge prevede che i beni del fondo e i relativi frutti non siano pignorabili per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopo estranei ai bisogni della famiglia. Da questa previsione normativa nasce l'uso distorto (diciamo pure, l'abuso) che ha indotto taluni a ricorrere alla costituzione di un fondo patrimoniale al solo fine di sottrarre i beni ai creditori. Per questo motivo, la giurisprudenza ha ripetutamente statuito che, nel caso la costituzione del fondo sia avvenuta in epoca posteriore al sorgere del debito, il creditore potrà ricorrere all'azione revocatoria (con applicazione del regime previsto per gli atti a titolo gratuito).