La nozione di "comoda divisibilità" di un immobile, citato dall'art. 720 c.c., presuppone che la divisione del bene conduca concretamente alla creazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento. Tale risultato presuppone le seguenti valutazioni: a) la divisione deve essere conseguito senza obbligare le parti a farsi carico di oneri eccessivi; b) il frazionamento, oltre a non incidere sull'originaria destinazione del bene, non deve comportare un significativo deprezzamento delle singole quote in rapporto al valore dell'intero compendio. (Corte di Cassazione, sentenza n. 14343/16)