La valutazione della proporzionalità del licenziamento disciplinare rispetto al fatto addebitato al lavoratore si basa sulle ripercussioni della condotta sul rapporto di lavoro e sulla sua idoneità a mettere in dubbio la futura correttezza del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, a prescindere dall’entità del danno arrecato. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8816/17)