DIRITTO - Giurisprudenza - Cassazione: Per esercitare l'attività di redattore ordinario bisogna essere giornalisti professionisti: al pubblicista spetta solo la giusta retribuzione

Il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto all’albo dei professionisti è nullo, con la conseguenza che il redattore ha diritto soltanto alla giusta retribuzione, ma non può invocare il trattamento economico previsto dal Ccnl. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 1425/12; depositata il 1° febbraio). Fonte, Giuffrè